Imposta Municipale Propria (IMU)
Imposta dovuta per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’Imu è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
ATTENZIONE: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
L’imposta non viene applicata all’abitazione principale (e alle relative pertinenze), escluse quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che vengono assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
Vi sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, come per esempio l’assimilazione all’abitazione principale del proprietari o usufruttuario che trasferiscono la residenza in istituto di ricovero, le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, le case familiari assegnate al genitore assegnatario e l’immobile posseduto dal personale delle forze armate.
E’ prevista anche una riduzione del 50% della base imponibile degli immobili inagibili o inabitabili o concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/ figli – figli/ genitori).
E’ possibile usufruire del comodato solamente rispettando alcune condizioni:
- Non bisogna possedere nessun altro immobile ad uso abitativo all'interno del territorio italiano oltre a quello concesso in comodato gratuito e la propria abitazione principale;
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Il proprietario e il comodatario devono avere la residenza e dimora nel Comune dove sono ubicati gli immobili.
Per poter beneficiare della riduzione, è assolutamente necessario registrare presso l' ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; presentare un'autocertificazione (è possibile scaricare il modello direttamente dal nostro sito) allegando copia del contratto oppure ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
L’imposta non viene applicata all’abitazione principale (e alle relative pertinenze), escluse quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che vengono assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
Vi sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, come per esempio l’assimilazione all’abitazione principale del proprietari o usufruttuario che trasferiscono la residenza in istituto di ricovero, le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, le case familiari assegnate al genitore assegnatario e l’immobile posseduto dal personale delle forze armate.
E’ prevista anche una riduzione del 50% della base imponibile degli immobili inagibili o inabitabili o concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/ figli – figli/ genitori).
E’ possibile usufruire del comodato solamente rispettando alcune condizioni:
- Non bisogna possedere nessun altro immobile ad uso abitativo all'interno del territorio italiano oltre a quello concesso in comodato gratuito e la propria abitazione principale;
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Il proprietario e il comodatario devono avere la residenza e dimora nel Comune dove sono ubicati gli immobili.
Per poter beneficiare della riduzione, è assolutamente necessario registrare presso l' ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; presentare un'autocertificazione (è possibile scaricare il modello direttamente dal nostro sito) allegando copia del contratto oppure ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Descrizione
RAVVEDIMENTO
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “rav”.
Il Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, ha inserito l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. nr. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.
A decorrere dal 1°gennaio 2020, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti all'anno d'imposta non ancora decaduto in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale, purché l'ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona.
(*) Il saggio degli interessi legali
dal 01/01/2019 è pari a 0,8 %
dal 01/01/2020 è pari a 0,05%
dal 01/01/2021 è paria a 0,01%
dal 01/01/2022 è pari al 1,25%
dal 01/01/2023 è pari al 5%
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “rav”.
Il Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, ha inserito l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. nr. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.
A decorrere dal 1°gennaio 2020, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti all'anno d'imposta non ancora decaduto in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale, purché l'ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona.
(*) Il saggio degli interessi legali
dal 01/01/2019 è pari a 0,8 %
dal 01/01/2020 è pari a 0,05%
dal 01/01/2021 è paria a 0,01%
dal 01/01/2022 è pari al 1,25%
dal 01/01/2023 è pari al 5%
dal 01/01/2024 è pari al 2,5%
Per maggiori informazioni, assistenza e casi eccezionali (diritti di abitazione, agevolazioni da locazione, ecc.) è sempre possibile rivolgersi all'ufficio Tributi.
Come fare
L’imu si può pagare tramite modello F24 inserendo l’importo calcolato e utilizzando il codice ente del Comune di ubicazione (A 409), indicando la rata che si sta saldando e l’anno di riferimento.
Cosa serve
Visure catastali o atti pubblici (compravendita, successioni, donazioni ecc)
Cosa si ottiene
Pagamento dell'imposta municipale unica
Tempi e scadenze
La rata di acconto deve essere versata entro il 16 giugno, la rata del saldo entro il 16 dicembre. E’ possibile versare interamente l’imposta entro la scadenza della rata di acconto.
Costi
COME PAGARE
ATTENZIONE
Si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) viene effettuato utilizzando:
MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Arizzano, attraverso il Calcolo IMU oppure da quello dell' Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo.
ATTENZIONE
Si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) viene effettuato utilizzando:
MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Arizzano, attraverso il Calcolo IMU oppure da quello dell' Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo.
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI ARIZZANO sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio IT80J0569622400000002422X27. Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:
la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI ARIZZANO sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio: IT80J0569622400000002422X27.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune via mail all'indirizzo: tributi@comune.arizzano.vb.it
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
La sigla "IMU" con l'annualità di riferimento;
L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI ARIZZANO sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio: IT80J0569622400000002422X27.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune via mail all'indirizzo: tributi@comune.arizzano.vb.it
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
La sigla "IMU" con l'annualità di riferimento;
L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2025 12:11:08