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Con la legge Regionale 70/96, art. 33, si dispone: "Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in ci è avvenuto il fatto oppore alla Provincia competente per territorio".
Selvatici feriti o defedati
Il privato stesso o il Comune deve consegnare il selvatico entro le 24 ore presso uno studio veterinario convenzionato con la Provincia che effettuerà il servizio di primo soccorso (vd. allegato).
Nidiacei
La segnalazione di nidiacei, bisognosi di cure, da parte di provati, costituisce un'evenienza occasionale.
In questo caso il privato deve, entro 24 ore, consegnare l'animale ritrovato presso:
in orario apertura CRAS Pallavicino-Stresa;
in altro orario presso uno dei cinque veterinari convenzionati con la Provincia